In pillole

Contenziosi (21 novembre 2019)

21-11-2019

Contenziosi (21 novembre 2019)

 

 

Lipani Catricalà vince con Acis al Tar del Lazio
Il Tar Lazio non sospende il provvedimento dell’Agcm che ha sanzionato i cartelli del cartone e degli imballaggi con multe di oltre 287 milioni di euro. Decisive le argomentazioni dell’Associazione italiana scatolifici (Acis) e le dichiarazioni di quattro leniency applicant. Acis, che ha rivestito il ruolo di segnalante nel procedimento, è stata assistita sia nel procedimento avanti all’Agcm sia avanti al Tar Lazio da Lipani Catricalà dal team composto da Damiano Lipani, Antonio Catricalà, Francesca Sbrana, Carlo Edoardo Cazzato, Luca Baccaro ed Enrico Spagnolello. Accogliendo le argomentazioni formulate dalla segnalante Acis, il Tar Lazio ha ritenuto insussistenti i presupposti prospettati dalle imprese ricorrenti al fine di ottenere la sospensione della efficacia del provvedimento adottato dall’Agcm nell’agosto scorso. Il giudice amministrativo ha fatto salvo l’accertamento posto in essere dall’Autorità e i suoi effetti, subordinando la sospensione del solo pagamento delle multe imposte a una cauzione di importo pari a quello delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall’Agcm. Anche nel caso in cui le cauzioni venissero prestate nel termine concesso, l’accertamento dei due illeciti, funzionale alle possibili azioni risarcitorie, rimarrà pertanto pienamente efficace. Con il provvedimento impugnato avanti al giudice amministrativo l’Autorità ha accertato l’esistenza di due gravi violazioni del diritto antitrust, consistenti in altrettante intese segrete restrittive della concorrenza, realizzate per quasi quindici anni ciascuna rispettivamente sul mercato dei fogli in cartone ondulato e in quello degli imballaggi in cartone ondulato, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Cleary vince con Iveco in Cassazione

Con sentenza pubblicata in data 15 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha integralmente respinto il ricorso proposto da Centrobus avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino, in data 5 settembre 2017, aveva confermato la pronuncia dei giudici di primo grado ed escluso qualsiasi responsabilità di Iveco (già Irisbus Italia) per asserite condotte illecite nei rapporti contrattuali inter partes. Iveco è stata assistita dai propri legali interni, Simona Finati e Stefano Rovej, che hanno lavorato in team con Cleary Gottlieb nelle persone di Ferdinando Emanuele, Francesca Gesualdi, Roberto Argeri e Davide Raul Gianni. In particolare, Centrobus aveva chiesto il risarcimento di ingenti danni conseguenti a pretesi abusi di posizione dominante e dipendenza economica nonché ad asserite violazioni dei doveri di correttezza e buona fede nella sottoscrizione, esecuzione e cessazione di due contratti aventi ad oggetto la concessione di vendita di autobus e pezzi di ricambio (con assistenza post vendita). Accogliendo integralmente le eccezioni e argomentazioni di Iveco, la Suprema Corte ha escluso qualsiasi “forma di abuso” sia nella sottoscrizione dei contratti sia nella decisione di recedervi senza riconoscere un indennizzo al concessionario, statuendo che “il limite alla possibilità di chiedere indennità di qualsiasi tipo in presenza del recesso” era stato “bilanciato dal lungo termine di preavviso imposto e rispettato”. La Suprema Corte ha escluso altresì la possibilità di applicare le norme in materia di agenzia ai contratti di concessione di vendita. Iveco ha anche ottenuto la condanna di Centrobus a pagare le spese del giudizio.

Betty Blue con Bugnion contro la contraffazione
Bugnion Legal, con Paolo Creta, Annalisa Lanzarini, Adriano Sponzilli ed Elisa Viotto, e Bugnion, con Federica Piccininno, hanno assistito con successo Betty Blue, società cui fa capo la nota casa di moda Elisabetta Franchi, in un procedimento cautelare innanzi al Tribunale di Roma, in merito all’accertamento della contraffazione del celebre marchio Elisabetta Franchi. Il tribunale, con ordinanza del 13 novembre 2019, ha accolto le argomentazioni proposte da Betty Blu e ha accertato e dichiarato la sussistenza di contraffazione a danno del marchio e di concorrenza sleale per agganciamento. Il giudice ha emesso i provvedimenti cautelari di sequestro, ordine di ritiro dal commercio e di inibitoria della commercializzazione, pubblicizzazione, produzione e distribuzione degli articoli recanti il marchio contraffatto, e ha imposto, inoltre, la pubblicazione dell’ordinanza cautelare sulla home page del sito web della parte resistente.

Agilent Technologies Italia vince con Legance al Tar Lombardia

Agilent Techonologies Italia, assistita da Legance con il partner Filippo Pacciani e la counsel Raffaella Zagaria, ha agito contro la Fondazione Irccs - Istituto neurologico Carlo Besta e nei confronti della controinteressata Technogenetics, impugnando l’aggiudicazione a favore di quest’ultima dell’appalto per la fornitura di un sistema analitico per l’esecuzione di test genetici. Il Tar Lombardia, con la sentenza 2356/2019, in accoglimento del ricorso, ha annullato l’aggiudicazione riconoscendo, tra l’altro, l’illegittimità della richiesta rivolta dalla commissione di gara ai concorrenti di specificare in offerta un elemento non richiesto dal bando e la conseguente assegnazione del punteggio.

Jeunesse Global protegge i propri marchi, gli advisor
Un contenzioso innanzi al tribunale di Milano per violazione di marchio ha visto vittoriose la multinazionale statunitense Jeunesse Global Holdings e la sua controllata italiana, Jeunesse Global Italia, operanti nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti anti-age, integratori alimentari e cosmetici.Le due società avevano scoperto che una ditta italiana stava vendendo on-line prodotti Jeunesse usando una denominazione sociale e un nome a dominio tali da far apparire il proprio sito come quello ufficiale del gruppo. Assistite da Michelangelo Costa di Costa Santojanni & Vocaturo e da Luigi Manna di Martini Manna, la casa madre e la filiale italiana hanno agito davanti alla sezione specializzata in materia di impresa per contraffazione di segni distintivi e per concorrenza sleale. Dopo aver concesso già in sede cautelare un’inibitoria dall’uso dei segni Jeunesse e da modalità confusorie di vendita dei prodotti Jeunesse, assistita da penale, il tribunale di Milano ha confermato l’inibitoria stessa e condannato il convenuto al risarcimento del danno e alle spese legali, disponendo la pubblicazione del dispositivo della sentenza sia sul sito della convenuta che sull’edizione digitale del Corriere.


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