In pillole

Contenziosi (13 febbraio 2020)

13-02-2020

Contenziosi (13 febbraio 2020)

 

Confermata la russian roulette clause con Bussoletti Nuzzo
Bussoletti Nuzzo, con il socio Mario Bussoletti, ottiene la conferma in appello della validità della clausola di "russian roulette". In forza di tale clausola, al ricorrere di determinate situazioni di stallo decisionale (c.d. “deadlock”), alla determinazione del prezzo della propria partecipazione da parte di un socio corrisponde il diritto dell’altro socio di scegliere discrezionalmente se acquistare la partecipazione del primo o, in alternativa, vendere la propria allo stesso prezzo. La Corte d’appello ha rilevato che la clausola realizza interessi meritevoli di tutela in quanto risolve lo stallo attraverso una riallocazione delle partecipazioni all’interno della compagine sociale. Il meccanismo sotteso alla clausola deve ritenersi equilibrato tenuto conto che alla determinazione unilaterale del prezzo si accompagna il rischio di perdere (per il medesimo prezzo) la propria partecipazione, escludendo che la determinazione del corrispettivo sia rimesso al mero arbitrio di una singola parte. La Corte ha altresì escluso l’abusività del comportamento della parte che aveva attivato l’uscita dallo stallo.

Slata ottiene un’ordinanza di pagamento contro il Comune di Roma 

Il team di Slata guidato dal partner Andrea Accardo, coadiuvato da Claudia Simonetti, ha ottenuto per Consorzio Regionale Cooperative Edilizie Vesta un risarcimento di circa 3,4 milioni di euro in virtù dell’accoglimento dell’istanza di emissione di ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. Il Comune di Roma è stato quindi condannato in via di provvisoria, già in sede di prima udienza, al pagamento di circa 3,4 milioni di euro (sugli oltre 8 milioni di euro richiesti in citazione) in virtù delle conseguenze dell’intervenuta risoluzione di una convenzione di costruzione e gestione degli immobili pubblici da concedere in locazione a fasce protette, ex art. 35 l. n. 865/1971 ed ex art. 8 l. n. 179/1992. La risoluzione della convenzione era stata pronunciata dallo stesso Comune per sottoposizione del concessionario a procedure di liquidazione coatta amministrativa. Il giudice della seconda sezione del Tribunale ordinario di Roma, dando atto del diritto del concessionario all’ottenimento di un indennizzo per tale tipo di risoluzione, ha condannato il Comune di Roma Capitale al pagamento dell’importo non contestato da parte dell’Amministrazione, rimandando alla fase istruttoria del procedimento la quantificazione definitiva dell’importo dovuto, che secondo il concessionario – sempre patrocinato da Slata  – dovrebbe tenere conto del valore del prezzo massimo di cessione, previsto dalla legge, applicato per le dimensioni dell’edificio realizzato. Trattasi di un precedente unico che apre la strada all’iniziativa di molti concessionari che in questi anni si stanno interfacciando con Roma Capitale in ordine al riassetto delle convenzioni in argomento.

Merani Vivani vince per il Comune di Vercelli 
Con la sentenza n. 269 del 21 gennaio 2020, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda proposta dal Comune di Vercelli contro la Presidenza del consiglio dei ministri in merito al giudizio di rivalsa attivato dallo Stato italiano a seguito di una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo. A seguito di un esproprio eseguito dal Comune di Vercelli, l’indennità era stata determinata in applicazione dell’art. 5 bis della legge n. 359/1992.  Tale decisione è stata contestata dal cittadino espropriato davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha dichiarato il contrasto della norma italiana con l’art. 1 del Protocollo Addizionale 1 e con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu). La Corte di Strasburgo ha inoltre condannato lo Stato italiano al pagamento di una somma di denaro in conseguenza di tale violazione. In seguito, lo Stato italiano ha chiamato il Comune di Vercelli a rispondere di questo importo, senza considerare che l’indennità era stata determinata e corrisposta dal Comune in applicazione di una legge adottata dallo Stato medesimo. Si trattava, in altre parole, di un’attività vincolata da parte del Comune. Il Comune di Vercelli, difeso da Claudio Vivani – name partner di Merani Vivani – ha quindi agito nei confronti dello Stato italiano per ottenere l’accertamento negativo della pretesa di rivalsa dell’ammontare pagato in esecuzione della sentenza della Corte di Strasburgo. Il Tribunale di Torino ha quindi chiarito che il Comune di Vercelli ha operato correttamente in relazione alla procedura di espropriazione, essendo stato tenuto, in merito alla determinazione del quantum dell’indennizzo, al rispetto della decisione dell’Autorità giudiziaria ordinaria (che costituiva applicazione della legge sopracitata nella determinazione dell’indennità di occupazione e espropriazione). Nessuna responsabilità gli è, pertanto, imputabile in relazione alla violazione accertata dalla Cedu non avendo avuto il Comune la possibilità di incidere su tale determinazione e non avendo, pertanto, contribuito alla violazione delle disposizioni Cedu.

Pavia e Ansaldo vince in Cassazione per Proras
Pavia e Ansaldo ha ottenuto dalla Cassazione l'annullamento con rinvio della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna aveva escluso la contraffazione di un brevetto della società Proras da parte del proprio principale concorrente (Nuova Rivart, appartenente oggi al gruppo Mauro Saviola) e concernente un processo innovativo di estrazione del tannino. Pavia e Ansaldo ha agito con un team diretto dal partner Gian Paolo Di Santo, coadiuvato dal counsel Gabriele Girardello per i profili sostanziali-brevettuali e dalla counsel Arianna Paternicò per gli aspetti organizzativi e processuali. Associati nella difesa sono stati anche i partner Maria Elena Armandola e Maurizio Vasciminni. I giudici di Bologna avevano ritenuto che non sussistesse una contraffazione "per equivalenti" in quanto le differenze, tra l’innovativo procedimento brevettato da Proras e quello ritenuto in contraffazione e utilizzato da Nuova Rivart, riguardavano una fase del processo produttivo che era stata rivendicata dalla richiedente Proras solo in uno stadio avanzato della procedura di esame del brevetto europeo e che non era presente nella domanda originaria di brevetto. La Cassazione, al contrario, sposando le tesi di Proras, ha affermato che si debbano applicare criteri oggettivi nell’interpretazione del brevetto, così come concesso all’esito della procedura, senza tenere conto delle dichiarazioni e dello stato soggettivo del richiedente in sede di esame. La Corte di Cassazione ha altresì accolto un ulteriore motivo di ricorso, riconoscendo che erroneamente i giudici di appello non avevano valutato se la condotta di Nuova Rivart potesse costituire un atto di concorrenza sleale ai danni di Proras.

Gop vince al Tar Milano per Tim
Gianni Origoni Grippo Cappelli, con un team composto dai soci Antonio Lirosi e Marco Martinelli e dall’associate Pietro De Corato, ha difeso con successo Tim, in Rti con Dromedian, nel ricorso proposto avverso l’aggiudicazione in loro favore della gara indetta dal Comune di Milano per la fornitura e installazione del sistema integrato multimediale delle sale consiliari dei municipi. Con la sentenza n. 272/2020, la seconda sezione del Tar Lombardia, Milano, nel respingere il ricorso, ha affrontato diversi profili sia processuali che sostanziali in materia di appalti pubblici: dal rapporto fra ricorso principale e incidentale alla luce dell’ultima sentenza della Cgue, alla differenza fra offerte migliorative e varianti progettuali passando poi per il sindacato in tema di anomalia, che richiede comunque una verifica delle singole censure, e per la decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione dalla visione degli atti in sede di accesso, non essendo necessaria l’estrazione di copia.

UnioLex con Nexans vince in Cassazione
UnioLex, con il partner Olimpio Stucchi, ha assistito con successo Nexans Italia nella causa promossa davanti alla Cassazione da 70 ex dipendenti in relazione alla chiusura dello stabilimento di Scafati (Salerno). La società è parte del gruppo francese Nexans, produttore di cavi e presente in oltre 40 paesi con circa 26.000 dipendenti. La causa era stata in origine avviata da oltre 150 ex dipendenti in relazione a una pretesa violazione di accordi sindacali, con richiesta di risarcimento danni per oltre 20 milioni di euro.

Cba e Cartella Manzoni vincono con Bang & Clean in Cassazione
La Cassazione, con sentenza del 6 dicembre 2019, n. 31932 si è pronunciata sul ricorso proposto da Bang & Clean avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 23 agosto 2017 la quale aveva dichiarato la nullità della frazione italiana di un brevetto europeo di titolarità di Bang & Clean, per asserita violazione delle previsioni di cui all’art. 76, c. 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 30/2005. Bang & Clean, assistita nel procedimento dal team Ip di Cba, con il partner Mattia Dalla Costa, coadiuvato dal partner Barbara Sartori e Alessia Ferraro, unitamente a Massimo Cartella e Marco Fazzini di Cartella Manzoni, ha chiesto la riforma della sentenza della Corte d’appello di Milano sulla base di tredici motivi di ricorso tra i quali la violazione del litisconsorzio necessario. Sia il giudizio di primo grado sia il secondo grado di giudizio deciso dalla sentenza della Corte d’appello di Milano sono stati svolti in assenza dell'inventore del brevetto e titolare del medesimo in ragione del 50% sino alla cessione in favore di Bang & Clean avvenuta nel gennaio 2011. La Cassazione ha accolto il ricorso già sulla base del primo motivo relativo alla violazione del litisconsorzio necessario, rinviando la causa innanzi al Tribunale di Milano. Con tale importante decisione la corte suprema ha chiarito il quadro normativo, contestato da diverse interpretazioni anche dei tribunali di primo grado: l’art. 122, c. 4, del D. Lgs. n. 30/2005 va interpretato nel senso che l’azione di nullità o di decadenza di un titolo di proprietà industriale deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro i quali risultano annotati nel registro quali aventi diritto. Sul punto, in particolare, la Cassazione ha sancito che l’espressione «in quanto titolari di esso» posta al termine dell’art. 122, c. 4, del D. Lgs. n. 30/2005 non comporta «l’esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro in quanto titolari, con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch’essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest’ultimo, i quali, diversamente, resterebbero, vulnerati da una declaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro».

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